Fonction Publique

Comunicato stampa congiunto – Savt FP, Uil Flp, Co.na.po

Le scriventi organizzazioni sindacali di categoria, vista la comprensibile confusione che si è generata in questi giorni, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’emendamento modificativo dell’art. 64 (Collocamento a riposo d’ufficio) della legge regionale 22/2010 e delle diverse posizioni rappresentate da tutte le parti coinvolte precisano quanto segue

  • la modifica della L.R. 22/2010 non è intervenuta sui requisiti utili per poter andare in pensione – che sono materia di carattere previdenziale e, quindi, di esclusiva competenza dello Stato – e che rimangono, pertanto, invariati;
  • ad oggi, i dipendenti che hanno maturato o matureranno 41 anni e 10 mesi di anzianità di servizio, se donne, ovvero 42 anni e 10 mesi di anzianità di servizio, se uomini, continuano a poter andare in pensione anticipata (nel 2025, dopo 4 mesi di finestra), ossia prima di aver compiuto l’età stabilita dallo Stato per la pensione di vecchiaia: nulla risulta pertanto variato in tal senso a seguito della revisione della L.R. 22/2010;
  • così come il Consiglio regionale aveva potuto stabilire liberamente, all’art. 64 della L.R. 22/2010, i casi obbligatori di collocamento a riposo d’ufficio – perché questi rientrano nella potestà legislativa primaria della Regione in materia di lavoro –, altrettanto liberamente,  ha ora eliminato l’obbligo, per gli Enti, di collocare a riposo i dipendenti che avessero raggiunto i requisiti contributivi per andare in pensione anticipata senza penalizzazioni: a seguito di tale modifica, i dipendenti che intendano andare in pensione in virtù dell’anzianità di servizio potranno farlo solo se rassegneranno loro le dimissioni;
  • l’obbligo di rassegnare le dimissioni per andare in pensione anticipata avrà due conseguenze: una riduzione dell’ammontare della pensione (variabile a seconda dei casi, ma comunque penalizzante) e un ritardo sui tempi di erogazione del trattamento di fine rapporto.

Considerato che il SAVT FP, la UIL FPL ed il CO.NA.PO ritengono che le disposizioni di cui alla L.R. 22/2010 attengano a materia giuslavoristica, e non certo previdenziale, si riservano di promuovere ulteriori iniziative a salvaguardia degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto unico della Valle d’Aosta, che saranno rese pubbliche nei tempi brevi.

Nel frattempo, laddove i dipendenti avessero necessità di chiarimenti in tal senso, sono invitati a rivolgersi con fiducia alle scriventi organizzazioni sindacali.    

                      

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